Terre e rocce da scavo
Risposta del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha risposto all’interpellanza sul rapporto tra la disciplina delle terre e rocce da scavo e il D.M. 1 marzo 2019, n. 46 di approvazione del “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il Ministero, ha chiarito che i limiti applicativi del D.M. 46 del 2019 in rapporto alla normativa sui rifiuti: “l’ipotesi di terre e rocce da scavo utilizzate, secondo quanto prospettato dal Comune, in aree deputate all’esercizio dell’attività agricola, in violazione della normativa di settore, non rientra nella disciplina dei materiali di riporto, definiti dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 2/2012, come una “miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”.